Adeguamento sismico capannoni

Si tratta della necessità di valutare il comportamento sismico dei capannoni e delle palazzine uffici/mensa/spogliatoi che ospitano gli ambienti di lavoro.

Abbiamo individuato le FASI operative, adattabili alle diverse situazioni, permettendo così al committente di scegliere a quale livello fermarsi. Attuare un numero maggiore di fasi corrisponde ad una migliore condotta del datore di lavoro, in termini di pianificazione dell'eliminazione o della riduzione dei rischi.

Per quanto riguarda gli obblighi di legge, le Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008 - DM 17/01/2018) non prevedono (Circolare esplicativa, §C8.3) la necessità della verifica della sicurezza.

Tuttavia, il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (DLGS 81/2008) pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza strutturale degli ambienti di lavoro. La misura di tale sicurezza può avvenire unicamente attraverso lo strumento della valutazione della sicurezza, così come indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) vigenti al momento della verifica, in base alle metodologie di calcolo e alle azioni antropiche ed ambientali previste nelle norme stesse.

L’esito delle verifiche, in particolare di quella sismica, determina per la costruzione la capacità (espressa ad esempio in termini percentuali) di sopportare le azioni previste, in base alla pericolosità e alla destinazione d’uso: nel caso in cui l’opera non sia pienamente in grado di sopportare i livelli previsti delle azioni, le decisioni da adottare dovranno essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche immediate); i datori di lavoro dovranno definire i provvedimenti più idonei, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati ad esempio alla "vita nominale restante”, rispetto ai

quali si rende necessario effettuare l’intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito.

Il metodo di calcolo per la verifica di vulnerabilità si basa sull'individuazione del “tempo di ritorno” del massimo sisma che l’edificio può sopportare, e quindi della massima accelerazione legata allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita.

Si individua l’indice di rischio sismico (o “coefficiente di sicurezza”, o “grado di adeguamento”) come rapporto tra l’accelerazione massima sopportabile dal fabbricato (capacità) e l’accelerazione di riferimento stabilita dalla norma (domanda): PGA/PGArif. Se tale indice risulta inferiore ad 1 l’edificio non è in grado di sopportare l’azione sismica, e gli interventi da prevedere saranno tanto maggiori quanto minore è l’indicatore di rischio.

Equivalentemente, è possibile fornire, in funzione dell’accelerazione sopportata dall'edificio e dal tempo di ritorno corrispondente, un periodo di riferimento oltre il quale si renderebbe necessario incrementare la sicurezza della costruzione. In altre parole, è possibile pervenire ad un valore espresso in anni che rappresenta la "vita nominale restante" per la quale ciascun fabbricato manifesta un grado di sicurezza compatibile con le norme vigenti.

GLI OBBLIGHI DI LEGGE

Abbiamo individuato i seguenti obblighi di legge, da adattare ad ogni singola situazione.


NORMA: DM 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni

OBBLIGHI: Individuazione di situazioni di evidente degrado, dissesto, funzionamenti ed uso anomali, errori progettuali, cambi di destinazione d'uso, pericoli strutturali imminenti, ecc. (§8,3).

OPERAZIONI DA EFFETTUARE: Sopralluoghi generali per escludere le evenienze indicate o per la loro eliminazione nel più breve tempo possibile.


NORMA: DLGS 81/2008 Sicurezza luoghi di lavoro

OBBLIGHI: Valutazione dei rischi legati alla "stabilità" e "solidità" strutturali (art. 63 e allegato IV) dei fabbricati e pianificazione (art. 15) della loro "eliminazione" o "riduzione al minimo" ("a fronte di una condotta comunque positiva dell’imprenditore di adeguarsi alle nuove tecnologie, e purché i sistemi adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza, le scelte imprenditoriali divengono insindacabili" - Cassazione 41944/2006).

OPERAZIONI DA EFFETTUARE: Si tratta di effettuare le FASI indicate a lato, fino al livello scelto dalla committenza. Attuare un numero maggiore di fasi corrisponde a una migliore condotta del datore di lavoro, in termini di pianificazione dell'eliminazione o della riduzione dei rischi.


NORMA: L 122/2012 Interventi urgenti a seguito del terremoto emiliano

OBBLIGHI: Nessun obbligo per i comuni non racchiusi nel cratere interessato dal terremoto emiliano. La legge è da prendere come riferimento, anche per i comuni al di fuori del cratere, perché definisce chiaramente quali sono le "carenze" strutturali che incidono in modo determinante sulla sicurezza dei fabbricati e il livello minimo di sicurezza accettabile (60%).

OPERAZIONI DA EFFETTUARE: Nessuna operazione da effettuare, se il comune dove si trova l'ambiente di lavoro non ricade nel cratere interessato dall'evento sismico emiliano.

Per approfondire, leggi i nostri articoli (a firma dell'ing. Gianluigi Maccabiani) sul web, al seguente link:
http://www.ingegneri.info/la-sicurezza-sismica-dei-luoghi-di-lavoro_news_x_26589.html

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AGGIORNAMENTO: GENNAIO 2019
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