Normativa ripartizione spese di riscaldamento

Norme di riferimento in Regione Lombardia.Tratto da: Opuscolo "Contabilizzazione dei consumi drotermici" a cura RBM SPA (www.rbmspa.it).

Sulla scia di leggi europee e nazionali, numerose norme regionali rendono oggi obbligatoria l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione dei consumi negli edifici con impianti di riscaldamento centralizzati, anche se alimentati da reti di teleriscaldamento, già a partire dai prossimi mesi. Il presente documento ha lo scopo di mettere in luce il quadro normativo e le scadenze regionali attualmente in vigore.


NORMATIVA EUROPEA

La nuova Direttiva 2012/27/Ue, entrata in vigore il 4 dicembre 2012, chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica basati sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull’intensità energetica. Il Parlamento Europeo ha infatti approvato il “pacchetto clima-energia” volto a conseguire gli obiettivi che l’UE si è fissata per il 2020:

- ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra;

- portare al 20% il risparmio energetico;

- aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili.

E vuole gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica oltre tale data. In particolare, facendo riferimento al caso di edifici esistenti, la Direttiva, all’interno dell’Articolo 9, specifica la necessità di installare sistemi di contabilizzazione

che in prima istanza dovrebbero essere sempre di tipo diretto e che, solo se tale tipologia di strumenti non fosse “tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi”, potrà essere di tipo indiretto.

Citando la Direttiva 2012/27/UE: Articolo 9 - “Entro il 31 dicembre 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/ raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento [...], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore [...].


LEGISLAZIONE NAZIONALE

Ex LEGGE 10/91: “Norme per l’attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico

e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, del 9 gennaio 1991. Definisce le maggioranze per le delibere nell’adozione

di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore in assemblea condominiale. Articolo 26, comma 5, Legge 10 (comma così modificato dall’art. 28, comma 2, legge n. 220 del 2012) “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del Codice

Civile”.

Ex LEGGE 10/91: (Scontata la prescrizione per edifici di nuova costruzione) Articolo 26, comma 6, “Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente

legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare”.

Codice Civile: Articolo 1120, comma 2, “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) […omissis…]; 2) le opere e gli interventi previsti …omissis…, per il contenimento del consumo energetico degli edifici […omissis…], nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi […]”.

Codice Civile: Articolo 1136, comma 2, […omissis…] “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.”

D.P.R. 551: “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi

di energia.” del 21 dicembre 1999. All’interno del DPR 551 viene ulteriormente ribadita la obbligatorietà di dotare di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione gli edifici di nuova costruzione. “Articolo 5 Termoregolazione e contabilizzazione [...] Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni unità immobiliare”.

D.P.R. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.” (Regolamento attuativo del dlgs. 192/2005) del 2 aprile 2009 Ribadisce (art. 3) l’adozione delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni, oggi disponibili nella Parte 1 (determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio

per la climatizzazione estiva ed invernale) e Parte 2 (Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e stabilisce: • installazione di un sistema di contabilizzazione nel caso di mera sostituzione di generatori di calore: “Articolo 4, comma 6 Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.

412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni: [...] e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;” • mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti (*): “Articolo 4, comma 9 In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; […]” • contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa in caso di ristrutturazione o di installazione dell’impianto termico (*): “Articolo 4, comma 10 In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.” “Articolo 4, comma 11. Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.” (*) le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa e gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l’adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica, così come specificata al comma 25 del medesimo articolo.

D.P.R. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua

calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4m comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192”

Del 16 aprile 2013 (Regolamento attuativo del dlgs. 192/2005) In funzione delle regioni geografiche, il decreto ha stabilito i nuovi valori massimi di riferimento per le medie delle temperature estive e invernali negli edifici da climatizzare (art. 3, comma 1, 2 e art. 4, comma 2, 3, 4). Le disposizioni riportate all’art. 4, commi 2,3, e 4 limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano in alcuni casi e, tra questi, nel caso di: Articolo 4, comma 6, lettera f ) “Impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare

stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore.”.

D.LGS n. 102/2014: è stata definitivamente recepita anche in Italia la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. D. Lgs 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)” Del 04 Luglio 2014 Art 9, comma 5 “5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: […] b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, […] Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. […] d) […] l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.”


NORMATIVA TECNICA NAZIONALE

UNI 10200 “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”. del 2013 La nuova UNI 10200:2018 è indirizzata ai progettisti, ai gestori del servizio di contabilizzazione, ai manutentori e utilizzatori degli impianti di climatizzazione nonché agli amministratori condominiali quali soggetti preposti alla ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria. La norma tecnica stabilisce i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo i consumi volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. Essa fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari delle singole unità immobiliari al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi, salvaguardando comunque la qualità della vita. La norma fornisce inoltre una sintesi delle diverse soluzioni impiantistiche, una linea guida per la progettazione e conduzione dei sistemi di contabilizzazione, nonché indicazioni in merito alla rendicontazione dei costi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria al fine di favorire la trasparenza nei confronti dell’utilizzatore finale dei servizi medesimi. La nuova UNI 10200:2013 introduce una maggior trasparenza nella gestione della ripartizione delle spese di cui tratta. I condomini non devono ricevere infatti informazioni solo sul funzionamento dell’impianto di contabilizzazione e sul suo corretto utilizzo ma anche, nel dettaglio, sui consumi e sulle relative voci di spesa, sulle potenze termiche installate, sui millesimi e sulle prestazioni energetiche. La norma definisce anche gli attori per la fase di progettazione e conduzione dell’impianto termico centralizzato e di contabilizzazione del calore e i loro compiti • Questa sancisce che il progetto dell’impianto di contabilizzazione debba essere redatto a opera di un tecnico abilitato alla progettazione degli impianti termici.

• Tale progetto consiste nel: 1) rilievo e certificazione dei corpi scaldanti installati per la determinazione di: - potenza nominale UNI 442-2, secondo UNI 10200; - nuova tabella millesimale “di fatto”; 2) determinazione di: - tipo di valvole termostatiche e di sensore; - diametro delle valvole termostatiche e dei detentori, nonché il tipo di raccordo alle tubazioni; - posizione di installazione dei ripartitori; - tipo di ripartitore e di sensore; - curva della temperatura di mandata ai fini della precisione di regolazione e della temperatura di ritorno; 3) diagnosi energetica dell’insieme edificio-impianto finalizzata principalmente alla determinazione dei parametri richiesti dalla norma stessa. Tale diagnosi consente inoltre di valutare la contabilizzazione in un insieme organico di misure di risanamento energetico e rende disponibili, con un minimo di lavoro aggiuntivo, le certificazioni energetiche dei singoli appartamenti (attraverso un programma che consente di calcolare l’edificio come somma di zone); 4) mappatura dell’impianto (codici apparecchi, nome utente, dati di programmazione etc.) da aggiornare ad ogni intervento che ne modifichi i contenuti; 5) stesura delle istruzioni per l’uso.

APPENDICE B (UNI 10200). Progettazione e conduzione dell'impianto termico centralizzato e di contabilizzazione del calore. B.1 Generalità L’ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico che la legislazione vigente si propone è subordinato alla corretta progettazione degli interventi sugli edifici. A tal fine, la firma dei progetti degli impianti di climatizzazione invernale è riservata ai soggetti abilitati dalle vigenti leggi. […]”

Citando la norma “B.3 Progettazione dell’impianto di contabilizzazione in caso di contabilizzazione indiretta La contabilizzazione indiretta è utilizzabile preferibilmente negli impianti esistenti con distribuzione a colonne montanti […]. In ogni caso è necessario effettuare una valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio eseguita in conformità alla UNI/TS 11300 (parti 1,2 e 4) […]. Nel caso di contabilizzazione indiretta, il progetto dovrebbe contenere almeno: - il rilievo di tutti i corpi scaldanti installati e la determinazione della potenza termica installata nelle diverse utenze (appendice D); - il dettaglio di installazione dei dispositivi di contabilizzazione (nel caso di utilizzo di ripartitori la posizione esatta sul corpo scaldante, tipo di sensore, tipo di dispositivo, tipo di lettura locale o a distanza); - i rilevi del tipo di attacco del radiatore (rame, ferro, materiale plastico) e della sua dimensione ai fini della individuazione del modello di corpo valvola (diritto o ad angolo); - il tipo di termoregolazione degli ambienti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente; - il tipo di testa termostatica e del relativo sensore (incorporato o a distanza) o valvola elettrica/elettronica e dispositivi di termoregolazione; - il dimensionamento della pompa di circolazione atta a garantire le portate di progetto in relazione al tipo di valvola di regolazione adottata; - la certificazione delle potenze memorizzate nei sistemi di contabilizzazione; - la formulazione del prospetto di ripartizione delle spese Il progettista dovrebbe inoltre provvedere alla stesura delle istruzioni per l’uso dei diversi componenti e ai consigli per una corretta gestione del sistema. […] B.5 Calcolo dell’ampiezza della banda proporzionale di regolazione, utilizzando valvole termostatiche: Per una corretta progettazione del sottosistema di regolazione si dovrebbe: - determinare l’autorità di progetto, definita dal salto termico di progetto e dalla banda proporzionale di regolazione […]”.


LEGGI, DELIBERE E REGOLAMENTI REGIONALI

Le regioni che hanno legiferato prevedono disposizioni in ogni caso restrittive rispetto alla normativa nazionale ed europea. Nella figura riportata di seguito sono indicate, per la Regione Lombardia, le scadenze temporali per l’installazione di sistemi di contabilizzazione nel caso non vengano prima eseguiti ulteriori interventi sull’impianto.

Tecno Progetti è in grado di produrre una relazione tecnica che contiene tutti gli elementi necessari per ripartire correttamente le spese per condomini a Brescia e dintorni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.