Domande frequenti

D - È’ possibile continuare a ripartire le spese in millesimi?

R - Per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo le percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50%. È fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei suddetti sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà.

D - Quanto si risparmia con la contabilizzazione e la termoregolazione?

R - A livello condominiale si può stimare un risparmio medio sull'esercizio che va dal 15% al 25% all'anno*. A livello individuale, l’applicazione di un diverso criterio di ripartizione basato sugli effettivi consumi e “non a millesimi”, produrrà un risparmio consistente a coloro che prelevano meno calore dai radiatori e/o che hanno una bassa potenza installata.

D - Esistono dei coefficienti correttivi nella ripartizione delle spese, per compensare eventuali “svantaggi” insiti in una abitazione rispetto ad un’altra (diversa esposizione, diversa posizione, ecc.)?

R - No, la normativa non li prevede, tuttavia se l’assemblea condominiale volesse suddividere le spese compensando gli alloggi maggiormente sfavoriti in termini di esposizione, è possibile adottare il principio di compensazione, che ha lo scopo di tenere in considerazione situazioni sfavorevoli (es. esposizione a Nord).

D - Valvole e ripartitori vanno installati su tutti i radiatori dell’unità immobiliare?

R - Si, è necessario che il condomino possa impostare la temperatura desiderata su tutti i radiatori e, di conseguenza, paghi gli effettivi consumi.

D - Sono previste sanzioni per coloro che non si attengono alle scadenze prefissate?

R - La legge regionale 31 luglio 2013, n.5 (Regione Lombardia) prevede all'art. 9, c.3 che la sanzione amministrativa relativa alla mancata realizzazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione autonoma del calore, prevista all'art. 27, c.1-ter della legge regionale 11 dicembre 2006, n.24, si applichi a decorrere a partire dal 1 gennaio 2017. Tuttavia l’obbligo di adeguare i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, previsto per gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari (art. 9, c. 1.c della legge regionale 11 dicembre 2006, n.24) rimane valido secondo le tempistiche dettate dalla delibera di Giunta Regionale 20 dicembre 2013, n 1118. Le sanzioni relative al mancato rispetto dell’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore potranno essere irrogate solo a seguito di una verifica disposta dall'Autorità Competente successivamente al 1 gennaio 2017. Verifiche effettuate precedentemente tale data, anche rilevando eventuali difformità rispetto all'obbligo previsto, non potranno dare seguito ad attività sanzionatoria.

D - Qual è l’entità delle sanzioni?

R - In Lombardia la sanzione per chi non si adegua alle prescrizioni è definita da 500 a 3000 Euro per unità immobiliare che non installa per tempo sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

D - È’ possibile staccarsi dall'impianto centralizzato, rendendosi così “autonomi”?

R - In pratica, no! Il Dpr 59/2009, articolo 4 comma 9, propende per il mantenimento centralizzato degli impianti condominiali. La trasformazione in impianti autonomi è consentita solo per cause tecniche o di forza maggiore dichiarate in apposita relazione.

La Riforma del Condominio (Legge 11.12.2012 n. 220), conferma quanto già in essere sul tema del distacco dal riscaldamento centralizzato, sebbene l’argomento non abbia alcuna connotazione di novità e nemmeno, ormai, di fattibilità e convenienza, come ben sanno gli operatori del settore. Essa introduce un ultimo, nuovo comma, all'art. 1118 del Codice Civile, in base al quale il condomino può rinunciare all'utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso è previsto che il rinunziante concorra al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Questo è però in netto contrasto con la riforma sull'efficienza energetica. Si aggiunga, poi, che occorre il rispetto delle normative vigenti sulle canne fumarie, di difficile attuazione pratica negli edifici che sono stati progettati ab origine con un sistema centralizzato di riscaldamento (e comunque con implicazioni non indifferenti sull'estetica del condominio).

Le Regioni più virtuose, esercitando la concorrente potestà legislativa loro spettante in materia, hanno introdotto da tempo divieti o limitazioni all'installazione di impianti termici individuali. La regione Lombardia, in particolare, con la D.G.R. n. IX/2601 del 30.11.2011, all'art. 6, prevede che, in caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall'impianto centralizzato, è fatto obbligo al responsabile dell’impianto autonomo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche. Deve essere poi redatto, a seguito della trasformazione, l’ACE e la relazione di cui all'allegato B della DGR 8745/08 con l’indicazione delle motivazioni della soluzione prescelta.


[*Tratto da: Opuscolo "Contabilizzazione dei consumi idrotermici" a cura RBM SPA (www.rbmspa.it)].

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