QUANDO

Spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

A CHI SI RIVOLGE

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono l’immobile oggetto d’intervento al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente. Si tratta quindi di: proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso); anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione, previa approvazione del proprietario dell’unità immobiliare.

Nel rispetto dei requisiti previsti, il Superbonus, spetta nei limiti stabiliti per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, anche se eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001) con la medesima volumetria. Qualora l’edificio sia vincolato (ai senti del D. Lgs. N. 42/2004) o nel caso in cui gli interventi siano impediti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi trainati anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermi restando i requisiti minimi.

QUANTO

DETRAZIONE IRPEF del 110% delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi su alcune tipologie di immobili. Il recupero delle somme avviene nei 5 anni successivi alla spesa.

In alternativa alle detrazioni, è possibile optare per:

  • Un contributo sotto forma di SCONTO sul corrispettivo dovuto, anticipato e poi recuperato dal fornitore di beni e servizi sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti;

  • La CESSIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA ad altri soggetti, con facoltà di successive cessioni.


La cessione può essere disposta in favore di: fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), istituti di credito e intermediari finanziari.

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, non più di due per ciascun intervento complessivo.

COSA

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La presenza di un accesso autonomo dall’esterno, presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso da strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.


INTERVENTI TRAINANTI

1) ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno/vani non riscaldati/terreno) che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente e che rispettano definiti requisiti di trasmittanza “U”. Inoltre, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi.

Il tetto massimo di spesa complessivo è pari a:

  • 50.000 €/unità immobiliare.

2) SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria dotati di:

  • Generatori di calore a condensazione (almeno classe A);

  • Generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;

  • Apparecchi ibridi o geotermici, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

  • Sistemi di microgenerazione;

  • Collettori solari.

La detrazione spetta anche per le spese relative a: smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito; eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi e collettori) ed emissione (corpi scaldanti, sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore); sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua (sonde, termostati, valvole termostatiche); sostituzione della canna fumaria esistente con sistemi compatibili.

Il tetto massimo di spesa è pari a:

  • 30.000 €/unità immobiliare.

È inoltre posta una soglia massima di incremento di potenza rispetto all’impianto esistente a garanzia che si tratti di interventi di sostituzione e non di nuovi impianti.

3) INTERVENTI ANTISISMICI (cd. SISMABONUS), non si applicano solo agli edifici ubicati in zona sismica 4. L’importo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 96.000 € per unità immobiliare.


INTERVENTI TRAINATI

a condizione che siano eseguiti CONGIUNTAMENTE con almeno uno degli interventi trainanti

A) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cd ECOBONUS) ne sono un esempio:

  • gli interventi di isolamento termico, attraverso la sostituzione serramenti, comprensivi di infissi e/o schermature solari, con spesa massima complessiva di 60.000 €;

  • sistemi di building automation;

  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, con spesa massima di 3.000 €.

B) Installazione di IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI connessi alla rete elettrica e installazione, contestuale o successiva, di SISTEMI DI ACCUMULO integrati negli impianti solari fotovoltaici.

Fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 €/KW di potenza nominale, ridotto a 1.600 €/KW nel caso sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, in cui rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolabili.

La spesa massima per i sistemi di accumulo integrati è di 1.000 €/KWh di capacità di accumulo, rientranti sempre nel limite massimo di 48.000 €. E rientra nell’agevolazione solo se eseguita CONGIUNTAMENTE ad uno dei tre interventi trainanti e subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo nell’ambito delle comunità energetiche.

C) Realizzazione di SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE CONTINUO a fini antisismici, se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi antisismici nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

REQUISITI

Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi devono:

  • Rispettare i REQUISITI MINIMI previsti;

  • Assicurare nel complesso, attraverso interventi trainanti ed eventuali interventi trainati, il MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE dell’edificio, o conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

ADEMPIMENTI E ASSEVERAZIONI

  • Trasmissione copia dell’asseverazione per via telematica all’ENEA.

  • Per poter usufruire dell’opzione per lo SCONTO in fattura e/o per la CESSIONE del credito, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per il Superbonus, è necessario richiedere il VISTO DI CONFORMITA’ che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

  • Per gli interventi di efficientamento energetico, è necessaria l’ASSEVERAZIONE (al momento richiesta solo nel caso in cui si scelga l’opzione di CESSIONE DEL CREDITO o SCONTO in fattura) di conformità ai requisiti tecnici richiesti e di congruità delle spese sostenute (con riferimento ai prezziari individuati dal decreto del MISE). Una copia di questa verrà trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

  • Per gli interventi antisismici, è necessaria l’ASSEVERAZIONE da parte di professionisti incaricati, in merito all’efficacia degli interventi e alla congruità delle spese sostenute.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Inoltre, sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

NOTE

Sono escluse le categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli).

I soggetti beneficiari possono usufruire delle detrazioni per un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.