QUANDO

Spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

A CHI SI RIVOLGE

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono l’immobile oggetto d’intervento al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente. Si tratta quindi di: proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso); anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione, previa approvazione del proprietario dell’unità immobiliare.

Nel rispetto dei requisiti previsti, il Superbonus, spetta nei limiti stabiliti per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, anche se eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001) con la medesima volumetria. Qualora l’edificio sia vincolato (ai senti del D. Lgs. N. 42/2004) o nel caso in cui gli interventi siano impediti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi trainati anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermi restando i requisiti minimi.

QUANTO

DETRAZIONE IRPEF del 110% delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi su alcune tipologie di immobili. Il recupero delle somme avviene nei 5 anni successivi alla spesa.

In alternativa alle detrazioni, è possibile optare per:

  • Un contributo sotto forma di SCONTO sul corrispettivo dovuto, anticipato e poi recuperato dal fornitore di beni e servizi sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti;

  • La CESSIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA ad altri soggetti, con facoltà di successive cessioni.


La cessione può essere disposta in favore di: fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), istituti di credito e intermediari finanziari.

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condominio godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.

COSA

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi realizzati su:

  • Parti comuni* di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);

  • Su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati e solo se eseguiti congiuntamente ad interventi trainanti sulle parti comuni).


*le parti di cui all’articolo 1117 del Codice Civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari: suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri, struttura, tetti e lastrici solari, scale, portoni, portici, manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, ascensori, pozzi, impianti, ecc.

INTERVENTI TRAINANTI

1) ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno/vani non riscaldati/terreno) che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente e che rispettano definiti requisiti di trasmittanza “U”. Inoltre, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Il tetto massimo di spesa complessivo è pari a:

  • 40.000 €/unità immobiliare per edifici composti da due a otto unità;

  • 30.000 €/unità immobiliare per le unità, oltre le prime otto.

2) SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, dotati di:

  • Generatori di calore a condensazione (almeno classe A);

  • Generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;

  • Apparecchi ibridi o geotermici, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

  • Sistemi di microgenerazione;

  • Collettori solari.

La detrazione spetta anche per le spese relative a: smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito; eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi e collettori) ed emissione (corpi scaldanti, sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore); sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua (sonde, termostati, valvole termostatiche); sostituzione della canna fumaria esistente con sistemi compatibili.

Il tetto massimo di spesa è pari a:

  • 20.000 €/unità immobiliare per edifici composti da due a otto unità;

  • 15.000 €/unità immobiliare per le unità, oltre le prime otto.

È inoltre posta una soglia massima di incremento di potenza rispetto all’impianto esistente a garanzia che si tratti di interventi di sostituzione e non di nuovi impianti. Mentre gli edifici termoautonomi, possono fare soltanto interventi di isolamento termico.

3) INTERVENTI ANTISISMICI (cd. SISMABONUS), esclusi gli edifici ubicati in zona sismica 4. L’importo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni.

INTERVENTI TRAINATI

a condizione che siano eseguiti CONGIUNTAMENTE con almeno uno degli interventi trainanti

A) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cd ECOBONUS) ne sono un esempio:

  • gli interventi di isolamento termico, attraverso la sostituzione serramenti (a patto che insistano sulla stessa superficie di involucro oggetto di isolamento termico), comprensivi di infissi e/o schermature solari, con spesa massima complessiva di 60.000 €.

  • sostituzione sulle parti private delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio condominiale, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o fornitura di acqua calda sanitaria dotati di: generatori di calore a condensazione (almeno classe A); generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi o geotermici, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; sistemi di microgenerazione; collettori solari. Limite massimo di spesa pari a 30.000 €.

  • sistemi di building automation.

  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, con spesa massima di 3.000 €.

B) Installazione di IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI connessi alla rete elettrica e installazione, contestuale o successiva, di SISTEMI DI ACCUMULO integrati negli impianti solari fotovoltaici.

Fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 €/KW di potenza nominale, ridotto a 1.600 €/KW nel caso sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, in cui rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolabili. La spesa massima per i sistemi di accumulo integrati è di 1.000 €/KWh di capacità di accumulo, rientranti sempre nel limite massimo di 48.000 €.

L'installazione di impianti solatri fotovoltaici rientra nell’agevolazione solo se eseguita CONGIUNTAMENTE ad uno dei tre interventi trainanti ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo nell’ambito delle comunità energetiche.

In caso di installazione da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali e di condomini, di impianti fino a 200 kW, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente, spetta la detrazione ordinaria prevista, nel limite massimo di 96.000 €.

C) Realizzazione di SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE CONTINUO a fini antisismici, se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi antisismici nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

REQUISITI

Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi devono:

  • Rispettare i REQUISITI MINIMI previsti;

  • Assicurare nel complesso, attraverso interventi trainanti ed eventuali interventi trainati, il MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE dell’edificio, o conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. Nel caso specifico dei condomini, si parla di APE CONVENZIONALE che fa riferimento all’intero edificio (con più unità immobiliari) redatti e utilizzabili SOLO PER ASSEVERAZIONE, dove ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Ep = (Ʃ Ep, i * Su, i) / Su, tot

ADEMPIMENTI E ASSEVERAZIONI

  • Trasmissione copia dell’asseverazione per via telematica all’ENEA.

  • Per poter usufruire dell’opzione per lo SCONTO in fattura e/o per la CESSIONE del credito, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per il Superbonus, è necessario richiedere il VISTO DI CONFORMITA’ che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

  • Per gli interventi di efficientamento energetico, è necessaria l’ASSEVERAZIONE (al momento richiesta solo nel caso in cui si scelga l’opzione di CESSIONE DEL CREDITO o SCONTO in fattura) di conformità ai requisiti tecnici richiesti e di congruità delle spese sostenute (con riferimento ai prezziari individuati dal decreto del MISE). Una copia di questa verrà trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

  • Per gli interventi antisismici, è necessaria l’ASSEVERAZIONE da parte di professionisti incaricati, in merito all’efficacia degli interventi e alla congruità delle spese sostenute.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Inoltre, sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

NOTE

Per i proprietari di appartamenti in condominio, è possibile beneficiare del Superbonus anche per interventi trainati eseguiti direttamente sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio, solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi trainanti effettuati sulle parti comuni e che vengano comunque rispettati i requisiti minimi tecnici. Anche gli interventi sulle singole unità immobiliari concorrono alla verifica necessaria del MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE.

Mentre, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).